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Foglio Informativo Fido su titoli e fondi con Mandato a Vendere   PdfPdf | StampaChiudi
Informazioni sulla banca

FinecoBank S.p.A.
Sede legale: 20131 Milano Piazza Durante, 11  - Direzione Generale: 42123 Reggio Emilia via Rivoluzione d'Ottobre, 16
Numero verde: 800.92.92.92 (Info commerciali) | 800.52.52.52 (Assistenza Clienti)
Fax : 02.303482631
Sito internet finecobank.com
Email: helpdesk@finecobank.com
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi
Codice fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - P.Iva 12962340159 - R.E.A. n. 1598155 Cod. ABI 3015.5
Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.

Cos'è il Fido su titoli e fondi con Mandato a Vendere

Attraverso il servizio di Apertura di credito in c/c con mandato a vendere su titoli, i clienti titolari di conto corrente e di un Portafoglio Titoli presso la Banca possono utilizzare gli strumenti finanziari di loro proprietà per ottenere un Fido Operativo, ovvero una linea di credito in conto corrente garantita dai Titoli stessi. L'importo del Fido Operativo richiedibile attraverso il Servizio è fissato dalla Banca. Nell'ambito della selezione di strumenti finanziari utilizzabili a garanzia del Fido Operativo, il cliente sceglie, tra i titoli presenti nel suo Portafoglio, quelli per i quali rilasciare alla Banca un Mandato a Vendere. Gli strumenti finanziari prescelti rimangono di proprietà del Cliente che, in ogni momento, ne può disporre; in tal caso la Banca ridurrà proporzionalmente il Fido Operativo già concesso e, qualora il conto del Cliente risultasse per tale ragione Scoperto, eserciterà il Mandato a Vendere sino a concorrenza del saldo debitore del cliente.  
   
Il cliente può utilizzare, in una o più volte, la somma messa a disposizione dalla Banca e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.
 
La concessione di una apertura di credito in conto corrente è subordinata all'istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal Cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale rischi, Centrale allarme interbancaria, ecc.). La concessione è comunque subordinata alla richiesta da parte del Cliente.

Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (decreto legislativo n. 213/98 e decreto legislativo 58/98, c.d. Testo Unico della Finanza).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
 
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variazione in senso sfavorevole del prezzo dei titoli utilizzati a garanzia del Fido Operativo tale da determinare la riduzione automatica del Fido medesimo e, in caso di conseguente Scoperto sul conto corrente, la vendita automatica dei titoli;
- in caso di conto corrente cointestato, la possibilità che l'intero saldo venga interamente utilizzato da uno degli intestatari in maniera autonoma.  

 

Costo Fido
Ipotesi    
Esempio: affidamento a revoca di 75.001 euro.
Si assume che esso abbia una durata annuale e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. La periodicità di liquidazione degli interessi è su base annuale.
Accordato 75.001 euro
Tasso debitore nominale annuo 4,50%
Commissione per la messa a disposizione di fondi 0
Spese collegate all’erogazione del credito 0
Altre spese 0
Interessi

3.375,05 euro

Oneri 0
TAEG** 4,50%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a una ipotesi di operatività indicata dalla Banca d’Italia.

** Validità del TAEG: fino a variazione del presente documento

Principali condizioni economiche
Principali condizioni economiche
Tasso Debitore annuo nominale sulle somme utilizzate  

4,50%
(Euribor* 3 mesi 360 + 2,25%)

Tasso Debitore annuo nominale per scoperto, sconfinamento e mora 11,20%
(Euribor** 1 mese 360 + 8,95%)
Importo minimo richiedibile 75.001 euro
Commissione per la messa a disposizione di fondi nessuna   

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile
* L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 3 mesi 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,05% più vicino. Per conoscere il valore del parametro di riferimento alla data di pubblicazione del seguente documento consultare le informazioni disponibili nella sezione Trasparenza >  Privati > Foglio informativo indici di riferimento.

** L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,05% più vicino. Per conoscere il valore del parametro di riferimento alla data di pubblicazione del seguente documento consultare le informazioni disponibili nella sezione Trasparenza >  Privati > Foglio informativo indici di riferimento.

In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al presente contratto, trovano applicazione le procedure e i criteri per l’individuazione dell’indice alternativo, stabiliti dal “Piano di sostituzione degli indici di riferimento” pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito Fineco (https://it.finecobank.com/).



Tasso effettivo globale medio, rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96 (legge sull’usura): categoria di operazione "Aperture credito in conto corrente"; per i valori e per il periodo di applicazione si rinvia ai valori espressi per la corrispondente categoria del Foglio Informativo “Tassi di interesse effettivi globali medi (legge 108/96)".

Recesso, portabilità e reclami

Recesso dai rapporti di credito     
Il Cliente affidato ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento,dal contratto di fido convenuto, mediante il pagamento di quanto dovuto.
La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dall’apertura di credito o da altro contratto di fido,nonché di ridurne l’importo o di sospenderne l’utilizzo:  
a) in caso di contratto di fido a tempo indeterminato o fino a revoca, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo,oppure con un preavviso di quindici giorni,b) in caso di contratto di fido a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e in tale eventualità senza preavviso e con effetto immediato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo,costituisce giusta causa di recesso: a) il verificarsi – con riferimento al Cliente affidato o a suoi eventuali garanti – di una delle ipotesi di cui all’art.1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza, o b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull’integrità ed efficacia delle garanzie, tra i quali, a titolo esemplificativo:protesti cambiari o dichiarazioni equipollenti ripetute o per importo rilevante, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione  patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); c) il sopravvenire di innovazioni normative o regolamentari o eventi anche di fatto che impediscano la regolare continuazione, in tutto o in parte, del rapporto di fido.
A titolo esemplificativo e non esaustivo,costituisce giustificato motivo di recesso, oltre che il verificarsi di alcuno degli stessi elementi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, il prodursi di ogni altro evento significativo di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità,correttezza commerciale ed affidabilità; tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l’ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso; b) scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
c) improvvisi o elevati o abnormi ritorni di effetti attivi insoluti già scontati o anticipati, e mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante; d) creazione fittizia,anche transitoria,di liquidità; e) inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi,in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti,provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti; f ) perdite improvvise o continua mancata redditività; g) altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo di comunicazione. La comunicazione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l’utilizzazione del credito.
La Banca potrà richiedere al Cliente con lettera raccomandata, telegramma,e-mail, telex o altri mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovutole entro un termine non inferiore ad un giorno.

Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per estinguere l’apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).
Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami e Soluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione delle presenti norme contrattuali, il Cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione delle controversie:
a) il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. – Ufficio Reclami, indirizzo Piazza Durante 11 – indirizzo mail helpdesk@finecobank.com La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
b) se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la facoltà per il Cliente e per la Banca di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it  dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al periodo precedente presso l’ABF.

Legenda

Commissione per la messa a disposizione dei fondi

Commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento
Personal Financial Adviser (PFA) Promotore Finanziario FinecoBank        
Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricomprese anche quelle operazioni che hanno valuta successiva al termine del periodo di riferimento
Spese di liquidazione interessi debitori Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi debitori.
N.B. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori.

 Data: 01 maggio 2025  - Versione: 05/2025

FinecoBank S.p.A. - Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 - Capitale Sociale € 201.508.439,55 interamente sottoscritto e versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3015 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.
PEC: finecobankspa.pec@actaliscertymail.it