• Guida al bail-in e alle crisi bancarie

    Quali rischi per gli investitori?

La nuova normativa europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, mira a prevenire e gestire la crisi delle banche e delle imprese di investimento riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

Quali sono le misure di prevenzione delle crisi?

Per prevenire le crisi sono state rafforzate le misure di vigilanza prudenziale già esistenti. Ad esempio prevedendo per tutti gli intermediari, anche in assenza di segnali negativi, l'obbligo di predisporre piani di risanamento nei quali indicare le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca; tali piani dovranno essere approvati dalle Autorità di supervisione.
A queste ultime inoltre, sono stati messi a disposizione nuovi strumenti di intervento tempestivo che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario arrivando, nei casi più gravi, a poter disporre la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, a nominare uno o più amministratori temporanei.

Come funziona il processo di ristrutturazione e da chi è gestito?

Se, nonostante le misure di prevenzione, un intermediario si trovasse in situazione di crisi, le Autorità di Risoluzione possono avviare un processo di ristrutturazione che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri attribuiti ora dalla Bank Recovery and Resolution Directive, mira ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.

E' altresì prevista l'istituzione di un Fondo di Risoluzione Unico per il finanziamento dei programmi di risoluzione (Single Resolution Fund, SRF) alimentato dai contributi degli intermediari dei Paesi dell'area dell'euro con un piano di versamenti distribuito in 8 anni, senza utilizzo di denaro pubblico.

Su tutto vigila un'Autorità di risoluzione centrale e diverse autorità locali: in Italia la delega è affidata alla Banca d'Italia che ha quindi poteri e strumenti per:

-pianificare la gestione della crisi;
-intervenire per tempo prima della completa manifestazione della crisi;
-gestire al meglio la fase di "risoluzione", per sanare finanziariamente la banca in crisi.

Cosa prevedono le nuove regole?

Le nuove regole mirano a limitare il rischio di una crisi bancaria e, nel caso si manifesti, a risolverla con rapidità ed efficienza.
Di conseguenza, sono state innanzitutto rafforzate le misure preventive a cui ogni banca deve attenersi anche in assenza di segnali negativi. Tra queste, rientra il cosiddetto Piano di Risanamento, che prevede cosa una banca deve fare qualora si realizzino eventi avversi, evitando così di dover prendere decisioni affrettate in emergenza.
Qualora la prevenzione non fosse sufficiente, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e alla gestione delle crisi (Banca Centrale Europea e, in Italia, Banca d'Italia) possono attivare una serie di misure, calibrate in funzione della gravità della situazione, che prevedono, quale ultima istanza, l'avvio della cosiddetta "procedura di risoluzione".

Quali sono i nuovi strumenti di risoluzione delle crisi bancarie?

La "procedura di risoluzione" consiste in un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle Autorità di Risoluzione (per l'Italia, Banca d'Italia) per risanare il più rapidamente possibile la situazione. La BRRD identifica vari strumenti di risoluzione:

1La vendita di tutta o parte dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione ad un acquirente privato
2Il trasferimento temporaneo di attività e passività ad una "bridge bank", una banca ponte, in vista di una successiva vendita sul mercato della banca risanata
3La separazione delle attività e il trasferimento degli asset deteriorati o problematici in una "bad bank" per gestirle ai fini della liquidazione, consentendo un miglioramento della posizione di bilancio della banca in crisi
4L'applicazione del bail-in (letteralmente "salvataggio interno") degli azionisti e dei creditori dell'ente medesimo.

Il bail-in è quindi solo uno dei quattro strumenti di soluzione delle crisi: prima si potrà cercare di cedere asset, creare una "banca ponte" o una bad bank.

Da quando sono valide queste nuove regole?

16 novembre 2015: entrata in vigore dei decreti attuativi, fatta eccezione per il bail–in. Possibilità di svalutazione e conversione, anche in assenza di una formale dichiarazione di avvio della procedura di risoluzione, per gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. strumenti Additional Tier 1) e per gli strumenti di classe 2, ossia gli strumenti di capitale o le obbligazioni subordinate;
1° gennaio 2016: entrata in vigore del bail–in. Possibilità di svalutazione e conversione per tutte le passività assoggettabili al bail-in.

Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già emessi e già in possesso degli investitori, ancorché emessi prima delle suddette date.

Come funziona il "bail-in" (salvataggio "interno")?
A quali strumenti bancari si applica in bail-in?
Cosa rischia chi ha un conto corrente o un conto di deposito presso una banca in crisi?
Cosa rischia chi investe in ETF e fondi comuni di investimento/SICAV se la propria banca va in crisi?
Quali strumenti sono esclusi dal bail-in?
Il bail-in può essere applicato a strumenti sottoscritti prima del 1° gennaio 2016?
Il bail-in è equiparabile al prelievo forzoso?
Come si valuta la solidità di una banca? E Fineco, è solida?

Come funziona il "bail-in" (salvataggio "interno")?

Nel caso in cui gli altri strumenti di risoluzione risultino non sufficienti, il bail-in prevede che gli azionisti e, in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca stessa.

A quali strumenti bancari si applica in bail-in?

Un principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all'eventuale azione di risanamento, secondo un prefissato schema di priorità di intervento.
Nell'ordine, contribuiranno al "salvataggio interno":

-gli azionisti della banca in crisi, con l'azzeramento parziale o totale delle proprie azioni, e i titolari di altri strumenti finanziari assimilabili al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili
-i possessori di titoli subordinati emessi dalla banca in crisi, con la perdita delle cedole, l'azzeramento parziale o totale dei propri titoli e, nei casi meno gravi, con la loro conversione in azioni
-i creditori non garantiti (tra cui gli obbligazionisti della banca in crisi): fino al 31/12/2018 sono compresi in questa categoria anche i depositi superiori a 100.000 euro delle grandi imprese e quelli interbancari; dal 2019 questi contribuiranno solo dopo i creditori non garantiti e prima dei clienti persone fisiche e piccole/medie imprese
-i clienti della banca in crisi, persone fisiche e piccole/medie imprese, titolari di conti correnti e libretti deposito per importi eccedenti i 100.000 euro, solo nei casi in cui il contributo di tutte le categorie precedenti non sia risultato sufficiente al risanamento.

Cosa rischia chi ha un conto corrente o un conto di deposito presso una banca in crisi?

In caso di bail-in, ai depositi fino a 100.000 euro non succede assolutamente nulla.
Fino a questa soglia infatti i depositi sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi ai quali aderiscono tutte le banche operanti in Italia: si tratta del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Per quanto riguarda i conti cointestati, ciascun correntista ha garantiti sul conto fino a 100.000 euro. Questo vuol dire che un conto con due intestatari può raggiungere un tetto di 200.000 euro totale, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l'importo garantito è comunque pari a 100.000 euro.
La stessa regola vale per i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi.
Gli strumenti finanziari, emessi da soggetti diversi dalla Banca in crisi e depositati in un conto deposito titoli, non sono invece assoggettati al bail-in.

Cosa rischia chi investe in ETF e fondi comuni di investimento/SICAV se la propria banca va in crisi?

Gli ETF e i fondi comuni di investimento/SICAV (c.d. strumenti del risparmio gestito) non sono strumenti emessi da banche e quindi sono esclusi da bail-in. Sono strumenti che rappresentano una molteplicità di altri strumenti (sottostanti) nei quali è investito il patrimonio conferito dai sottoscrittori. La diversificazione del patrimonio degli strumenti di risparmio gestito è, in generale, un'efficace misura di contenimento dei rischi. Pertanto, qualora tra i sottostanti vi siano anche strumenti (azioni e/o obbligazioni di banche in crisi) che hanno subito una riduzione o azzeramento del valore conseguente al bail-in, il riflesso di ciò sul valore dell'ETF o fondo comune di investimento/SICAV sarà ridotto in proporzione al peso degli strumenti svalutati nella composizione del suo patrimonio.

Quali strumenti sono esclusi dal bail-in?

Dal meccanismo del bail-in restano esclusi:

-i depositi (conti correnti e libretti di deposito) per somme inferiori ai 100.000 euro
-le passività garantite (inclusi i covered bond e i certificati garantiti)
-i conti personali per le pensioni
-i debiti verso dipendenti, fornitori, enti previdenziali e fisco
-le cassette di sicurezza
-gli asset finanziari non emessi dalla banca in crisi, come azioni e obbligazioni di altre società, ETF, fondi comuni di investimento/SICAV e fondi di fondi, eccetto per eventuali partecipazioni nella banca salvata
-eventuali altre categorie decise dall'Autorità di Risoluzione Nazionale.

Il bail-in può essere applicato a strumenti sottoscritti prima del 1° gennaio 2016?

Si. Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già emessi e già in possesso degli investitori, anche se emessi prima di tale data.

Il bail-in è equiparabile al prelievo forzoso?

No, sono due misure ben diverse. Il prelievo forzoso è una misura di emergenza a cui gli Stati possono ricorrere, come fonte di liquidità, per fronteggiare un tracollo finanziario. Si tratta di una sorta di tassa sul patrimonio depositato in banca dai cittadini, applicata dallo Stato in maniera indifferenziata sui depositi accesi presso tutti gli intermediari, indipendentemente dal loro stato di solidità finanziaria.

Come si valuta la solidità di una banca? E Fineco, è solida?

Per valutare la solidità della banca è necessario prendere in considerazione diversi fattori tra i quali

-la redditività della banca: un bilancio in utile è un importante importante fattore che garantisce ampia capacità di assorbimento di perdite inattese
-la qualità degli impieghi: quanto più è bassa l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei crediti tanto più è alta la qualità del portafoglio
-la solidità: un capitale alto è indicativo di una maggiore possibilità di erogare credito, ma è anche una garanzia per chi deposita
Il Common Equity Tier 1 è un'importante misura della solidità di una Banca e si ottiene come rapporto tra il Capitale e gli impieghi verso clientela e verso Istituzioni e Stati Sovrani ponderati ciascuno per la propria specifica rischiosità definita dai vari Organi di Vigilanza. Il CET 1 include inoltre le eventuali perdite inattese rivenienti dalla attività operativa della Banca.
Più alto è questo valore percentuale più la banca è solida.
Il CET1 di Fineco è pari al 24,7% (dati al 30/09/2023).

Bad Bank: soggetto terzo in cui vengono fatte confluire parte delle attività/passività degli istituti in difficoltà che saranno poi rivendute sul mercato. Obiettivo della Bad Bank è quello di riuscire a liquidare le attività ricevute ad un prezzo migliore rispetto a quanto potrebbe essere fatto se gli asset fossero rimasti in capo alla banca in crisi e di non creare ripercussioni negative nel mercato per effetto della vendita delle attività.

Bridge Bank (Banca Ponte): ente posseduto o controllato integralmente o parzialmente da una o più autorità pubbliche, o controllato dall'autorità di risoluzione, che ha come finalità principale quella di garantire che i clienti dell'ente in dissesto continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che si continuino a svolgere le attività finanziarie fondamentali.
Attraverso la banca ponte l'autorità di risoluzione può trasferire, in tutto o in parte, attività, diritti o passività della banca in crisi, senza dover ottenere il consenso degli azionisti della stessa o di alcuna terza parte e adempiere ai requisiti procedurali e legislativi altrimenti applicabili. La banca ponte destinataria del trasferimento delle attività sane o delle funzioni essenziali della banca in crisi deve essere un'impresa a totale o parziale capitale pubblico, operare nel rispetto dei requisiti patrimoniali ed entro i limiti previsti dalle regole sugli aiuti di Stato, nonché avere un mandato limitato nel tempo e finalizzato alla sola vendita ad altra/altre entità del settore privato al ricorrere delle opportune condizioni di mercato. La bridge-bank deve considerarsi una prosecuzione della banca in risoluzione e per questo può continuare a esercitare i diritti alla stessa afferenti su attività, diritti e passività trasferiti, incluso l'accesso ai sistemi di pagamento e compensazione.

Core Tier 1 ratio (Cet 1): parametro che misura la solidità di un istituto di credito mettendo in rapporto il capitale a disposizione della banca e le sue attività ponderate per il rischio. Più l'indice è alto, più la banca è solida.
Secondo gli accordi di Basilea, il patrimonio delle banche può essere distinto in due classi (Tier):

Tier 1: è la classe "principale" composta dal capitale azionario e dalle riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte;
Tier 2: si tratta del patrimonio "supplementare" costituito da riserve di valutazioni e da un'ampia schiera di strumenti innovativi di capitale "ibridi".

Obbligazioni subordinate: le obbligazioni sono prestiti emessi dalle banche per finanziarsi, e per loro natura comportano un certo rischio. In particolare, le obbligazioni subordinate hanno un rischio ben più alto di quelle ordinarie, perché non sono privilegiate e, in caso di default o di fallimento dell'ente emittente e di adozione del meccanismo del bail-in, potrebbero essere convertite in azioni e vedere ridotto o azzerato il proprio valore.
Questi titoli sono compresi nel capitale di vigilanza (Tier 1 o Tier 2 capital) e i loro rendimenti — più alti di quelli degli altri bond — sono dovuti al loro rischio maggiore.

Additional Tier 1 (AT1)
Le obbligazioni che appartengono a questa categoria hanno durata illimitata; il pagamento della cedola è discrezionale. Sono i titoli che concorrono per primi (dopo le azioni) al ripianamento delle perdite.
Tier 2
Questi bond hanno scadenza predeterminata al momento dell'emissione e concorrono al pagamento del debito bancario se i tioli AT1 non sono stati sufficienti per ripagare eventuali perdite.

Passività garantita: passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia. Sono comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.

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